2 milioni di telefonate e 22 milioni di sms. No, non sono i messaggi che inviamo e le chiamate che effettuiamo nell’arco della vita, ma sono i contatti promozionali che Vodafone ha recentemente inoltrato ai consumatori che, stanchi di essere letteralmente sommersi dalle offerte indesiderate e non richieste, hanno sporto denuncia al Garante della Privacy. L’Autorità ha messo un freno al “telemarketing selvaggio”, dopo aver scoperto che, tra l’altro, la compagnia telefonica trattava i dati di clienti che non avevano dato alcun consenso per essere contattati. Anche Wind-Tre, compagnia nata da H3G, ha agito alla stessa maniera, utilizzando dati senza consenso, anche di chi aveva espressamente richiesto l’opposizione al trattamento dei suoi dati di contatto, poiché quei numeri risultano non essere mai stati inseriti all’interno delle black list della compagnia telefonica.
Tutti abbiamo diritto alla quiete e a non sentire squillare il telefono che ci costringe ad una corsa precipitosa per rispondere al numero sconosciuto o privato, per poi scoprire che si trattava di vendita e di offerte delle più disparate. Il GDPR, ovvero il Reg. UE 679/2016, non cita espressamente il telemarketing, ma nel considerando 39 e agli Artt. 5, 13 e 14 co. 2 del GDPR viene affrontato ciò che mina le fondamenta di questo nuovo mercato, ovvero il lasso temporale per cui i dati possono essere trattati e conservati presso l’azienda.
Per ciò che concerne l’invio e la ricezione delle newsletter, la questione è molto semplice: ora le aziende che effettuano tali operazioni devono scrivere, all’interno di ogni mail che spediscono, le modalità attraverso cui l’utente può richiedere o effettuare autonomamente la disiscrizione dal servizio, al fine di evitare di conservare troppo a lungo i dati dei consumatori. Si può dire che la decisione se continuare a ricevere mail pubblicitarie è una decisione diretta del consumatore. A seguito dell’entrata in vigore del GDPR, le newsletter possono essere inoltrate nel momento in cui l’utente acconsente liberamente ed espressamente al trattamento dei suoi dati per il fine pubblicitario (consenso che, ricordiamo, può essere sempre e in qualsiasi revocato). Per contro, il consenso non deve essere richiesto se sul sito web è presente un box di iscrizione apposito “newsletter” che il cliente può compilare per ricevere le comunicazioni commerciali. Se decide di non ricevere più tali comunicazioni, spesso è sufficiente cliccare su una dicitura quale “clicca qui per annullare l’iscrizione alla newsletter”: da quel momento, il mittente non è più autorizzato alla trasmissione di comunicazioni commerciali.
Per quanto riguarda le telefonate provenienti da call center, è possibile iscriversi al registro delle opposizioni (disciplinato dalla L. 05/2018: disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni): qualunque chiamata di telemarketing si dovesse ricevere senza aver espressamente manifestato la volontà di essere contatti, diventa sanzionabile. La stretta è arrivata qualche mese fa, a seguito di continue telefonate anche a quei consumatori che avevano declinato il ricontatto, forti anche della loro iscrizione al registro.
Con la stretta del GDPR, le aziende devono prestare la massima attenzione per non contattare coloro che vogliono rimanere anonimi al telemarketing. Certo è che i grandi colossi di questo nuovo ramo del mercato, o quelle aziende e società che si appoggiano a loro per vendere pacchetti ed offerte, sono nell’occhio del ciclone e sono tenuti a trattare i dati personali responsabilmente, verificando costantemente chi effettivamente ha espresso il consenso per essere chiamato, perché ogni consumatore ha il diritto di decidere a chi consegnare i suoi dati di contatto.
Intanto, il Garante Privacy ha agito contro le compagnie di telefonia avviando procedure sanzionatorie e vietandole di contattare i consumatori che non avevano prestato il consenso e sono state sollecitate a rivedere le loro politiche aziendali in ambito marketing. Ancora, devono aggiornare quotidianamente le loro liste di contatti, proprio per assicurare al consumatore di non ricevere chiamate indesiderate.