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Privacy, cosa cambia. Intervista al Segretario del Garante.

Incontrato ed intervistato dal giornalista de “Il Sole 24 Ore” Antonello Cherchi, il Segretario Generale del Garante della Privacy, Avv. Giuseppe Busia, chiarisce alcuni punti essenziali del nuovo regolamento europeo 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio scorso.

Nonostante il GDPR (acronimo di General Data Protection Regulation – regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) sia stato approvato dall’Unione Europea due anni fa, l’Italia non ha ancora recepito la normativa europea, causando un vuoto normativo all’interno del nostro ordinamento. Il Decreto Legislativo, fermo presso il nostro Parlamento, avrà quindi il compito di abrogare le norme italiane in contrasto con quelle europee sancite dal GDPR e chiarificherà le modalità di raccolta, trattamento e cancellazione dei dati. Come sottolinea l’Avv. Busia, il recepimento del GDPR all’interno dell’ordinamento nazionale è molto importante, poiché il GDPR è un regolamento che rispecchia anche il cambiamento culturale europeo, volto verso l’internazionalizzazione e la facilitazione del libero mercato e della concorrenza leale tra aziende ed organizzazioni sparse in Europa, pur garantendo la massima protezione dei dati personali e, quindi, della privacy. Per permettere tutto questo, l’Europa ha redatto il regolamento 679/2016 tenendo conto dei principi di autonomia ed autodeterminazione degli Stati europei: essi sono invitati a plasmare e adattare le norme del GDPR ai propri ordinamenti nazionali, senza, ovviamente, stravolgerne il significato.

Il GDPR, chiarisce ancora Busia, è quel regolamento nato dalla volontà di offrire maggiori strumenti di tutela a tutti, dai privati alle imprese, dalle pubbliche amministrazioni alle organizzazioni, implementando diritti già presenti e garantendone altri. Quindi oltre a poter chiedere l’accesso, la modifica e la cancellazione dei dati che l’interessato ha fornito, dal 25 maggio 2018 egli può avvalersi anche del diritto all’oblio e alla portabilità. Il primo è un plus del diritto di cancellazione, per cui il dato in oggetto e su richiesta dell’interessato deve essere eliminato in modo permanente da qualsiasi registro e database. Per portabilità, chiarisce l’Avvocato Busia, si intende quel diritto per cui l’interessato può richiedere lo spostamento di tutti i suoi dati conservati in modo elettronico da una piattaforma ad un’altra, evitando così il monopolio aziendale, soprattutto quello che opera tra i social networks.

Sono proprio i social networks a destare maggiormente l’attenzione dei legislatori di Bruxelles e non solo per la quantità di dati che trattano quotidianamente, ma anche per l’età degli utenti. Punto caldo del GDPR è proprio quello che riguarda i minorenni. La normativa europea afferma che il minore di 16 anni non può esprimere un consenso senza la tutela dei genitori o di chi ne fa le veci. Il limite d’età non è fisso per tutti gli Stati d’Europa: anche qui il nuovo regolamento europeo ha lasciato ampia discrezionalità ai legislatori nazionali, i quali possono abbassare il limite del consenso fino a 13 anni. Non è detto che maggiore è l’età per dare il proprio consenso e maggiore consapevolezza dell’utente, in quanto molto spesso i giovani mentono sulla loro età pur di iscriversi ai social. Se il minorenne dichiarasse la sua vera età al momento dell’iscrizione aiuterebbe la piattaforma ad inserire contenuti idonei alla sua fascia d’età, afferma Busia che chiude il concetto elencando i principi fondamentali del consenso: esso deve essere vero, reale e libero.

Nel regolamento europeo si sottolinea più volte la necessità di offrire maggiore tutela al cittadino che inizia con il fornire al cittadino delle informative privacy semplici, chiare, immediate e dirette. Il problema che i diversi Garanti Privacy hanno riscontrato in questi anni di “rodaggio” della normativa privacy è che nessuno perdeva del tempo a leggere informative troppo complesse e giuridiche. L’obiettivo, dice ancora Busia, è quello di semplificare il più possibile l’informativa, anche attraverso l’uso di schemi ed immagini per offrire la possibilità al cittadino di scegliere se offrire o meno il suo consenso, confermando così la presa di coscienza e la consapevolezza di essere responsabile delle sue azioni e scelte, ovvero rispondendo al principio di responsabilizzazione presente nel reg. 679/2016.

L’Avv. Busia sottolinea l’importanza del dialogo tra cittadino, impresa e autorità. È proprio qui che il Segretario Generale del Garante della Privacy spiega la figura del Data Protection Officer (o DPO – Responsabile per la Protezione dei Dati). Il DPO è una figura essenziale, caldamente consigliata dal GDPR se non obbligatoria per aziende rispondenti a determinate caratteristiche, perché è il punto di contatto tra il Garante Privacy (di cui è il referente) e l’organizzazione presso cui lavora, aiutandola e suggerendole nuove soluzioni. I dati di tutti i DPO verranno raccolti in un registro nazionale e avranno sempre più spesso contatti con le istituzioni europee per permettere la creazione di una rete e di un dialogo tra i diversi DPO degli Stati dell’Unione Europea, per cui continueranno a confrontarsi sui problemi che mano a mano si riscontreranno con l’applicazione della nuova normativa. I Garanti Privacy nazionali vareranno nuove linee guida che faciliteranno e spiegheranno l’applicazione delle norme previste dal regolamento europeo, garantendo sempre e comunque ampie libertà di azione alle pubbliche amministrazioni, aziende e privati.

Ecco la video intervista completa: http://stream24.ilsole24ore.com/video/norme-e-tributi/privacy-ecco-che-cosa-cambiera-25-maggio/AEDF6moE